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INFORMAZIONI SUI RECLAMI
La procedura di presentazione e di gestione dei reclami è disciplinata dal Regolamento IVASS n. 24 del 19/05/2008 e successive modifiche, al quale si rinvia per i dettagli.
01) L'art. 4 comma 5 del Regolamento dispone che i reclami, aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto direttamente all'Impresa, che ha l'obbligo (ai sensi dell'art. 8 dello stesso Regolamento) di dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari e/o dei loro dipendenti e collaboratori, oltre che ad SLP, possono essere presentati anche presso la sede degli intermediari stessi.
I reclami possono essere inviati all'indirizzo e-mail:
SLP ASSICURAZIONI SPA - Ufficio Reclami
C.SO MATTEOTTI 3 BIS - 10121 TORINO
Qualsiasi informazione relativa alla presentazione dei reclami o alla loro gestione può essere richiesta anche telefonando all'Ufficio Reclami della Società (tel. 011.548.748 / 011.548.003).
02) Qualora i reclami, per le stesse materie di cui sopra, vengano presentati direttamente all'IVASS, l'Istituto li inoltra all'Impresa di assicurazione entro il termine di 45 giorni dal ricevimento (art. 4 comma 6 del Regolamento) e l'Impresa, entro i successivi 45 giorni dal ricevimento del reclamo da parte dell'IVASS, invia la risposta al reclamante.
03) Fatta salva la facoltà per l'esponente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, possono essere presentati all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, i seguenti reclami (art. 4 comma 1del Regolamento):
a) reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonchè delle disposizioni della parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b) reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
c) reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (tali reclami possono essere anche direttamente presentati al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm).
Non rientrano nella competenza dell'IVASS, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera "a" del Regolamento, i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria nè i casi previsti dalle lettere "b" e "c" dello stesso articolo 4 comma 2.
04) Fatta salva la facoltà per l'esponente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte dell'Impresa, il reclamante, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, ha la possibilità di rivolgersi all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Per la presentazione del reclamo all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, il reclamante può utilizzare il modello reperibile sul sito www.ivass.it. Il reclamo va corredato con: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il reclamante può altresi ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale qui di seguito descritti:
- Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi ex D.Lgs. 28 del 04/03/2010 e successive modifiche: Il Contraente/Assicurato che intenda avvalersi di tale istituto dovrà far pervenire alla Sede e Direzione della Società la richiesta di mediazione depositata presso un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro del Ministero della Giustizia;
- Negoziazione assistita, introdotta dalla Legge n. 162/2014 in vigore dal 09/02/2015: Il Contraente/Assicurato che intenda avvalersi di tale istituto dovrà far inviare dal proprio legale alla Sede e Direzione della Società la richiesta di negoziazione assistita;
- Arbitrato: il Contraente/Assicurato può demandare la decisione ad un arbitro che provvede secondo equità e dispone, tenuto conto dell’esito dell’arbitrato, anche per la ripartizione delle spese; l’arbitro verrà designato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Si ricorda che non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria.
pdf Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami (80 KB)